La pronuncia in esame conferma l’orientamento della Suprema Corte precedentemente espresso con la sentenza del 06/11/2015 n°44670, seconda sezione penale, secondo il quale la omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, fissata ai sensi dell’art.263 c.p.p. comma 5, ad uno dei due difensori dell’imputato determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta ai sensi dell’art.179 c.p.p.
Nel caso di specie, però, la Corte evidenzia una conseguenza dell’affermazione di tale principio ossia la scelta dei difensori di non partecipare all’udienza camerale deve essere considerata rinuncia della difesa ad eccepire l’omessa comunicazione ad uno dei due difensori, trovando applicazione l’art.184 comma 1 c.p.p.
A cura di Fabio Marongiu