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giurisprudenza

La mancata informazione al cliente e la mancata restituzione dei documenti costituiscono illecito permanente (C.N.F., Sent., 8 aprile 2024, n. 127)

Nella sentenza in commento si precisa, tra l’altro, che la mancata informazione al cliente e la mancata restituzione al medesimo dei documenti sono illeciti che non si consumano e non si esauriscono istantaneamente.
Essi, al contrario, come da giurisprudenza costante del CNF e delle Sezioni Unite, si protraggono nel tempo, configurandosi pertanto come illeciti permanenti.
Nel caso della mancata informazione al cliente, richiamando una recente sentenza del C.N.F. del 2022, si ribadisce che tale illecito si protrae fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino a quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato; nel caso della mancata restituzione al cliente dei documenti, riportandosi ad un’altra recente sentenza del C.N.F. del 2023, si precisa che tale illecito si protrae fino a quando il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto o fino a quando, sollecitato, opponga il rifiuto affermando la legittimità del proprio contegno ovvero fino a quando intervenga la pronuncia della decisione disciplinare di primo grado.

A cura di Silvia Ammannati