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giurisprudenza

La mancata notifica del ricorso entro il termine assegnato non comporta l’improcedibilità dell’appello contro la sentenza di divorzio, se il ricorso è stato depositato entro il termine di legge di impugnazione (Corte d’Appello di Roma, Sent., 8 gennaio 2020, n. 37)

La sentenza in commento si pronuncia sull’appello promosso da un ex marito avverso la sentenza di divorzio del Tribunale di Roma, che aveva posto a suo carico, fra l’altro, l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie nella misura di € 1.800 mensili.

A seguito del deposito del ricorso in appello, tuttavia, la notifica dell’appellante di ricorso e decreto presidenziale di fissazione dell’udienza non andava a buon fine, per aver l’ufficiale giudiziario constatato il trasferimento dello studio del difensore domiciliatario dell’appellata dall’indirizzo indicato in primo grado.

All’udienza, dunque, veniva assegnato un nuovo termine per il rinnovo della notifica, che questa volta andava a buon fine; senonché, l’appellata si costituiva domandando, prima ancora del rigetto nel merito, la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per l’omessa notifica nel termine assegnato originariamente.

Al riguardo, la Corte rileva che, effettivamente, grava sulla parte notificante l’onere di verificare la permanenza dello studio del difensore domiciliatario all’indirizzo indicato in primo grado (in tal senso vengono richiamate Cass. n. 27911/19 e n. 28712/17).

Tuttavia, rigetta comunque l’eccezione di improcedibilità in quanto, stabilendo l’art. 4 comma 15 della L n. 898/70 che l’appello avverso la sentenza di divorzio è deciso in camera di consiglio, questo deve essere introdotto con ricorso ai sensi dell’art 737 c.p.c.

Il deposito di tale ricorso nel termine di impugnazione previsto dalla legge, dunque, perfeziona la proposizione del gravame e impedisce ogni decadenza dall’impugnazione.

Conseguentemente, qualsiasi eventuale vizio o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non si trasmette all’impugnazione, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all’appellante e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine (necessariamente perentorio) per rinnovare la notifica del ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione della nuova udienza (in tal senso segnaliamo Cass. n. 21111/2014, n. 20704/2007 e n. 507/2003; contra Cass. n. 11992/2010). Il che, coincideva con quanto avvenuto nel caso di specie.

Nel merito l’appello viene comunque rigettato in quanto, preso atto di un rilevante squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi (a favore del marito), e che la moglie durante i ben 24 anni di matrimonio, per dedicarsi alla casa e ai tre figli, dapprima aveva rinunciato completamente a lavorare, e poi si era comunque accontentata di un impiego part-time, così sacrificando le proprie aspirazioni professionali, l’attribuzione dell’assegno è pienamente giustificata dalla sua funzione (oltre che assistenziale) perequativo-compensativa (sancita con la nota sentenza Cass. SS. UU. n. 18287/2018).

 

A cura di Stefano Valerio Miranda