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giurisprudenza

La mediazione assolve la condizione di procedibilità della domanda con il primo incontro (Cass., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473)

La Suprema Corte affronta il tema della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, svolgendo significative affermazioni sul merito che sciolgono molteplici nodi interpretativi.
Nel caso in esame le parti, adito il Tribunale su ricorso di G per ottenere la risoluzione del contratto di locazione per mancato versamento da parte di E del deposito cauzionale, si vedevano invitate dal Giudice a svolgere mediazione delegata, trattandosi di materia per cui la mediazione è condizione di procedibilità.
All’incontro si presentavano i soli legali, senza le parti (uno di essi soltanto munito di regolare procura) chiedendo un rinvio; la mediazione poi si concludeva in senso negativo su richiesta delle parti.
Il Tribunale rilevava in rito il mancato avveramento della condizione di procedibilità per l’assenza delle parti effettive all’incontro di mediazione.
G appellava la sentenza, ma in tale sede veniva confermato l’orientamento di primo grado.
Si giungeva quindi in Cassazione e la Corte, nel respingere le richieste, affrontava però il tema chiarendo 3 elementi fondamentali per dirsi correttamente svolta la mediazione (almeno sotto il profilo della condizione di procedibilità):
1. Al primo incontro è obbligatoria la presenza delle parti, non essendo sufficiente quella dei soli procuratori;
2. A tal fine la Corte precisa che le parti possono certamente farsi sostituire, ma in tal caso non è sufficiente una procura autenticata dal legale, dovendo ricorrere ad una procura speciale notarile che conferisca al legale la rappresentanza sostanziale in luogo della parte;
3. Il primo incontro è sufficiente, da solo, a dirsi assolta la condizione di procedibilità.

A cura di Simone Pesucci