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giurisprudenza

La mediazione ope iudicis come condizione di procedibilità della domanda (Cass., Sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035)

La Suprema Corte, sez. II, con la sentenza n. 40035/2021 resa in tema di mediazione “ope iudicis” ex art. 5, comma 2 D.Lgs. 28/2010, ha affermato che il termine di 15 giorni assegnato dal Giudice alla parte onerata di introdurre tale procedimento non è da considerarsi perentorio e che, pertanto, il suo mancato rispetto non rileva ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità del processo di cui al medesimo art. 5, comma 2 D.Lgs. 28/2010.

In parte motiva la Suprema Corte ha rilevato che la citata condizione di procedibilità si realizza non tanto con il mero invito al procedimento di mediazione, bensì con l’effettivo esperimento della procedura di mediazione entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice ai sensi del combinato disposto degli art. 5 e 6 D.Lgs. 28/2010.

All’esito delle considerazioni complessivamente sviluppate, ed in conclusione al proprio ragionamento, la Corte ha quindi elaborato il seguente principio di diritto: “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione”.

A cura di Andrea Goretti