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giurisprudenza

La modificazione della domanda tra emendatio e mutatio libelli (Cass., Sez. III, Ord., 16 febbraio 2021, n. 4031)

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del rapporto tra modificazione (mutatio) e precisazione (emendatio) della domanda alla luce delle preclusioni previste dall’art. 183 c.p.c..

Nel caso in esame con due distinte sentenze i giudici di primo e secondo grado avevano respinto una domanda risarcitoria per responsabilità medica escludendo di poter ritenere ammissibile, per diversità della causa petendi, anche la domanda nuova avanzata in corso di causa dal soggetto danneggiato. In particolare la prima richiesta di risarcimento si fondava sul presupposto per cui la grave infezione contratta dal soggetto danneggiato era stata causata a seguito di una trasfusione di sangue eseguita presso la struttura sanitaria chiamata in giudizio. A seguito poi della CTU che aveva ritenuto non raggiunta la prova del nesso eziologico tra la trasfusione e il contagio era stata avanzata, in corso di causa, una domanda nuova volta ad accertare che il contagio fosse derivato non già dalla trasfusione ma riconducibile ad “una generica infezione nosocomiale contratta durante il periodo di degenza”. Come già premesso anche in grado di appello la Corte territoriale aveva altresì confermato la pronuncia di primo grado in ordine alla inammissibilità per mutatio libelli della nuova domanda di risarcimento danni.

Avverso quest’ultima sentenza il soggetto danneggiato proponeva così ricorso per Cassazione denunciando la violazione di norme di diritto per avere la Corte di merito ritenuto di non potersi pronunciare sulla domanda, come modificata ex art. 183 c.p.c., comma 6, in quanto implicante “una inammissibile mutatio libelli”. I giudici di legittimità accoglievano il ricorso ribadendo il seguente principio di diritto: “La modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi) sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l’allungamento dei tempi processuali.” Nel caso di specie infatti i giudici di legittimità hanno considerato che la domanda nuova introdotta nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6 dovesse ritenersi ammissibile perché connessa rispetto all’originaria richiesta di risarcimento danni per la trasmissione del contagio a seguito di trasfusione. Diversamente, ricorda la Corte, assumendo un’interpretazione restrittiva dell’art. 183 c.p.c., comma 6, si giungerebbe a costringere la parte danneggiata a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro giudizio, ponendosi così in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale. Per tali motivi il ricorso veniva accolto e la causa rinviata alla Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame.

A cura di Brando Mazzolai