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giurisprudenza

La negoziazione assistita è adoperabile per il divorzio solo sul presupposto di una precedente separazione personale (Tribunale di Torino, Decreto, 1 giugno 2018)

Una richiesta di autorizzazione di accordo di divorzio diretto, avanzata in base al codigo civil argentino da una coppia di coniugi argentini a seguito di negoziazione assistita, offre al Tribunale di Torino l’occasione per pronunciarsi sull’ambito di operatività della convenzione di negoziazione assistita ai fini dello scioglimento di matrimonio, e sull’interpretazione del presupposto di corrispondenza dell’accordo all’interesse dei figli.

La Procura di Torino, infatti, nega tale autorizzazione, giudicando l’accordo non rispondente all’interesse della figlia minore per il motivo che la negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 c.1 D.L. 132/14, è adoperabile per il divorzio solo sul presupposto di una precedente separazione personale (giusto il rinvio ai soli casi di cui all’art. 3 c.1 n. 2) lett. b) L. 898/70).

Il Tribunale conferma che non possono essere oggetto di negoziazione assistita tutti gli altri casi di  scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio; ritenendo tale soluzione conforme al tenore letterale dell’art. 6, alla ratio deflattiva del D.L. 132/14 (visto che la separazione rappresenta comunque il presupposto giuridico più frequente di divorzio), e infine all’esigenza di controllo giurisdizionale -e non meramente amministrativo- sulla ricorrenza di presupposti diversi e più complessi (come, nel caso di specie, l’applicabilità in base al Reg. UE 1259/2010 della legge argentina, che prevede il divorzio diretto).

In secondo luogo, il Tribunale afferma che le limitazioni di accesso al divorzio -tra cui in particolare l’imposizione di una preliminare fase di separazione, che ha lo scopo di suggerire alle parti una più attenta riflessione sulle scelte da compiere in ambito familiare- rispondono all’esigenza di garantire, proprio nell’interesse della prole, una certa stabilità del vincolo matrimoniale.

Pertanto, condividendo il provvedimento della Procura, anche il Tribunale definisce il procedimento negando l’autorizzazione dell’accordo in quanto non rispondente all’interesse della figlia minore; con l’ultima precisazione che comunque resta ferma la possibilità per i coniugi argentini di utilizzare la negoziazione assistita ai fini di un accordo di separazione consensuale (optando per l’applicazione della legge italiana, si intende), oppure, in alternativa, di depositare in Tribunale ricorso congiunto per divorzio diretto (il che permette anche di escludere ogni dubbio di costituzionalità dell’art. 6).

Si noti che la decisione in commento, dunque, è conforme a quell’indirizzo giurisprudenziale (cui aderisce anche il Tribunale di Firenze, v. Memorandum Presidente Prodomo 26.9.2015, pubblicato sul sito del COA Firenze) che nega l’assimilazione della fase presidenziale in questione alla procedura di separazione consensuale o divorzio congiunto (contra Tribunale Pistoia 16/03/2015 in fattispecie di separazione), con conseguente esclusione -in caso di mancata autorizzazione da parte del Tribunale di un accordo di divorzio- di una conversione del procedimento in rito giudiziale ex art. 4 c.16 L. 898/70.

 

A cura di Stefano Valerio Miranda