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giurisprudenza

La negoziazione assistita è condizione di procedibilità anche se l’avvocato si difende in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (Cass., Sez. II, 30 settembre 2025, n. 26431)

La sentenza in questione trae origine dalla domanda formulata (in proprio) da un avvocato, davanti al Tribunale di Roma, di pagamento del proprio compenso professionale per l’attività difensiva svolta nell’interesse di una società in un giudizio amministrativo.

Il Tribunale, trattandosi di domanda di pagamento di somme non superiori a € 50.000, dopo che alla prima udienza aveva rinviato la causa affinché l’attore potesse promuovere un procedimento di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.L. n. 132/2014, dichiarava improcedibile la domanda per difetto dell’instaurazione di detto procedimento.

Avverso tale provvedimento l’avvocato proponeva appello, e poi, avverso la sentenza di rigetto della Corte d’Appello di Roma, ricorso in cassazione, lamentandosi (per quel che interessa in questa sede) della violazione dell’art. 3 comma 7 del D.L. n. 132/2014, che prevede che la condizione di procedibilità in questione non si applica quando le parti possono stare in giudizio personalmente.

Senonché, la Corte di cassazione ritiene di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale di merito e dottrinale che, a differenza di opposto orientamento minoritario, limita l’ambito di applicazione della summenzionata ipotesi di esenzione alle controversie in cui, ai sensi dell’art.82 c.p.c., la parte può stare in giudizio personalmente perché non è obbligatoria l’assistenza del difensore, escludendo invece la sua applicazione nel caso in cui la parte può essere difesa da sé medesima, ai sensi dell’art.86 c.p.c., allorché possieda la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore.

Rileva la Corte, infatti, che nella fattispecie di cui all’art. 86 c.p.c., diversamente da quella prevista dall’art.82 c.p.c., non viene riconosciuto alla parte il diritto di agire o resistere in giudizio personalmente, ma di difendersi da sé medesima, allorché abbia la competenza tecnica necessaria.

De resto, si aggiunge, mentre l’esclusione dell’obbligo di procedere alla negoziazione assistita nei casi previsti dall’art. 82 c.p.c. evita l’incongruenza di rendere obbligatoria l’assistenza di almeno un avvocato nel corso della negoziazione, a fronte dell’assenza dell’obbligo di difesa tecnica nel giudizio; una tale ragione non può, invece, ravvisarsi nella disposizione di cui all’art. 86 c.p.c., che riconosce all’avvocato il potere di stare in giudizio senza il ministero di altro difensore, dal momento che in tale ipotesi l’avvocato, essendo “contemporaneamente parte e difensore, a differenza della parte che sta in giudizio personalmente”, ha pieni poteri anche in relazione alla fase stragiudiziale della negoziazione assistita.

In altri termini, se l’avvocato può, in ragione delle sue qualità personali, assistersi da sé nel procedimento giudiziario, a maggior ragione lo può fare in un procedimento di negoziazione assistita; e inoltre, da diverso punto di vista, l’obbligatorietà della negoziazione non può farsi dipendere dalla scelta di una delle parti, in possesso della qualifica di avvocato, di difendersi in proprio.

Conclude, pertanto, la Corte affermando che deve essere esclusa la possibilità di estendere l’esenzione dall’obbligo di esperire il tentativo di negoziazione all’ipotesi prevista all’art. 86 c.p.c. Pertanto, il ricorso viene rigettato.

Da notare è che la controversia in questione riguardava il credito professionale di un avvocato derivante da prestazioni svolte in un giudizio amministrativo, il che escludeva l’applicazione del rito speciale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 (applicabile solo ove si tratti prestazioni giudiziali civili, o anche stragiudiziali ma strumentali o complementari alle prime: v. Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2018, n. 4485, in questa rivista); diversamente, ad avviso di chi scrive, si sarebbe potuto invocare il comma 3 di tale norma, che prevede espressamente che nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente, e dunque l’esenzione di cui al comma 7 del D.L. n. 132/2014.

A cura di Stefano Valerio Miranda