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giurisprudenza

La “non complessità del processo” non giustifica la concessione di un termine a difesa inferiore a quello stabilito dall’art.108 c.p.p. (Cass., Sez. II Pen., 2 dicembre 2016, n. 51567)

La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, afferma la nullità dell’ordinanza dibattimentale che ha concesso al difensore di fiducia dell’imputato un termine a difesa inferiore a quello stabilito dall’art. 108 c.p.p. La Corte, in particolare, evidenzia che il termine a difesa può essere negato nei casi in cui la richiesta non sia funzionale ad alcuna esigenza difensiva ma finalizzata esclusivamente a ritardare il processo configurandosi così come abuso di una facoltà processuale; e può essere compresso, seppure nei limiti temporali di cui al secondo comma della norma citata, nei casi in cui esigenze processuali, quali scarcerazione dell’imputato o prescrizione del reato, lo richiedano. Nel caso di specie, la suprema corte ha ritenuto che la Corte di Appello di Firenze, non avendo dato atto della sussistenza di tali circostanze e limitandosi a dichiarare la “non complessità del processo” concedendo un termine a difesa di 40 minuti al nuovo difensore, nominato giusto il giorno prima della celebrazione del processo di appello, sia incorsa nella violazione dell’art.108 c.p.p. con conseguente nullità della relativa ordinanza dibattimentale e, dunque, della sentenza impugnata.

A cura di Fabio Marongiu

 

Allegato:
51567-2016