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giurisprudenza

La non reclamabilità del provvedimento di diniego della consulenza tecnica preventiva lede i principi costituzionali (Corte Cost., Sent. 10 novembre 2023, n. 202)

La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità̀ costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma in merito agli artt. 669-quaterdecies c.p.c. e 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di diniego dell’istanza di nomina del consulente tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c..

Il Tribunale rimettente riferisce che era stato proposto dinanzi a sé reclamo contro l’ordinanza del giudice monocratico che aveva disatteso un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. per l’accertamento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale. Il giudice adito avevadichiarato il ricorso inammissibile perché il danneggiato non avrebbe indicato la data di insorgenza della patologia sopravvenuta. A fronte della proposizione del reclamo di cui all’art. 669-terdecies c.p.c., la compagnia assicurativa, come riferito dal medesimo Tribunale rimettente, ne eccepiva l’inammissibilità in quanto il provvedimento di rigetto dell’accertamento tecnico ex art. 696-bis non era appellabile ai sensi della disciplina prevista agli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c..

Nell’ordinanza di rimessione il giudice a quo rileva, però, come in precedenza la Corte Costituzionale nella sentenza n. 144 del 2008 aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dei medesimi artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c. e nella parte in cui non prevedevano la reclamabilità del provvedimento di rigetto limitatamente ai casi di accertamento tecnico di cui all’art. 696 c.p.c. In ragione di ciò la Corte evidenza la sussistenza di un duplice profilo di illegittimità costituzionale delle norme richiamate rispetto ai parametri tanto dell’art. 3 Cost. atteso che tale esclusione comporta un’irragionevole disparità di trattamento rispetto all’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696 c.p.c., quanto dell’art. 24 Cost. stante l’evidente limitazione all’effettività̀ della tutela giurisdizionale di cui all’art. 696-bis c.p.c.. In altre parole la mancata previsione del medesimo strumento di controllo, anche nei confronti del provvedimento di diniego della nomina di un consulente tecnico ex art. 696-bis c.p.c. si tradurrebbe in una diseguaglianza nei mezzi di tutela ed in una intollerabile compressione della tutela giurisdizionale. La Corte ritiene pertanto di dover estendere, “in una prospettiva di equivalenza delle garanzie”, il rimedio del reclamo di cui all’art. 669-terdecies cod. proc. civ. anche nei casi di rigetto della richiesta di accertamento tecnico ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c..

Per queste ragioni nella sentenza de qua la Corte dichiara l’illegittimità̀ costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., anche avverso il provvedimento di diniego di cui all’art. 696-bis c.p.c..

A cura di Brando Mazzolai