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giurisprudenza

La notifica a mezzo pec è valida se l’atto ha raggiunto il suo scopo (Cass., Sez. I, Ord., 24 settembre 2020 n.20039)

La Suprema Corte viene interpellata sulla notifica eseguita all’indirizzo pec del legale di controparte che però avrebbe presentato numerose difformità rispetto al dettato normativo di cui alla legge num.53/1994; in particolare il ricorrente lamentava, nel caso in esame, carenze sia nella relata (non apposta in formato pdf, non esaustiva poiché mancava del codice fiscale delle parti, dell’indicazione della Corte di Appello che aveva pronunciato il provvedimento e della procura alle liti) che nell’oggetto del messaggio (non indicante il riferimento alla notificazione eseguita ai sensi della L. n. 53 del 1994).
La Corte richiama le sue stesse numerose pronunce sul tema, ribadendo che “la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell’atto”.
Ha quindi ribadito come non si possa invocare nullità se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato e tale principio (enunciato dall’art. 156 del Codice di Procedura Civile) è valido anche per le notificazioni fatte a mezzo pec.
Vi è però un altro aspetto che la Corte affronta e sul quale è opportuno soffermarsi: nel caso in esame la notifica era stata eseguita all’indirizzo pec ricavato dal registro INI-PEC risultato errato poiché l’Albo di appartenenza – presso cui il difensore aveva provveduto a comunicare l’indirizzo nuovo, non avrebbe tempestivamente aggiornato anche il registro nazionale; questo aveva causato la tardività della notifica del controricorso.
Sul punto la Corte afferma che tale tardività non può essere sanata per l’errore cui è incorso il notificante, poiché l’albo Avvocati tempestivamente comunica i dati aggiornati e in ogni caso la notifica è sempre valida se fatta all’indirizzo pec presente nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-bis.
Pertanto la Corte ha rigettato il ricorso.

A cura di Simone Pesucci