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giurisprudenza

La notifica a mezzo pec è valida solo se fatta all’indirizzo indicato nel Reginde (Cass. Sez. VI, Ord., 27 settembre 2019, n. 24110)

La Corte di Cassazione affronta il tema dell’errata notifica a mezzo pec effettuata ad un indirizzo riferibile al soggetto convenuto, ma diverso da quello indicato nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde).
Nel caso in esame, dovendo citare il Ministero dell’Interno, presso l’Avvocatura di Stato, l’Avvocato procedeva in appello ad una prima notifica presso l’indirizzo pec della sede distrettuale e non già presso la pec della sede centrale di Roma, indicato nel Reginde.
Dopo un primo rinvio concesso dalla Corte di Appello, il Collega provvedeva ad effettuare nuova notifica al medesimo indirizzo pec e, all’udienza successiva, pur non comparendo formalmente, l’Avvocatura dichiarava di aver ricevuto l’atto ma che lo stesso non era correttamente stato notificato.
La Corte di Appello rigettava quindi il ricorso per nullità della notifica.
La Cassazione, avverso il ricorso proposto dall’Avvocato, chiariva, da un lato, come l’unico indirizzo utile per effettuarsi correttamente la notifica è solo quello indicato nel Reginde; dall’altro che non vi sia stata alcuna sanatoria da parte dell’Avvocatura che era presente in udienza in Corte di Appello poiché formalmente non comparsa né costituita (infatti non è stata messa a verbale e la sua presenza era avvallata solo da dichiarazioni del ricorrente).
Per detti motivi non si poteva declassare l’errata notifica a mera irregolarità né concedersi eventuale rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 cpc, poiché il corretto indirizzo pec era di agevole reperibilità.

A cura di Simone Pesucci