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giurisprudenza

La notifica del decreto ingiuntivo oltre i termini dell’art. 644 c.p.c., non esime il Giudice, in sede di giudizio di opposizione al decreto, dal decidere anche sulla fondatezza della pretesa azionata in via monitoria (Cass., Sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3908)

A seguito di opposizione, il Tribunale capitolino revocava un decreto ingiuntivo, dichiarandone la inefficacia perché notificato oltre il termine dell’art. 644 c.p.c.. La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado ed il giudizio proseguiva dinanzi alla Terza Sezione della Corte di Cassazione.   La principale doglianza dei ricorrenti era relativa alla violazione o falsa applicazione degli artt. 644 e 645 c.p.c.., per aver tralasciato i giudici di merito  l’esame della fondatezza della domanda, ritenendo che il rilievo d’inefficacia della ingiunzione esaurisse l’ambito del giudizio di opposizione.   La Cassazione ha accolto il ricorso stabilendo che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo comporta l’inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere che, in sede di opposizione al decreto, il Giudice debba provvedere sia sull’ eccezione di inefficacia che sulla fondatezza della pretesa azionata in via monitoria.    Per limitare la pronuncia del Giudice alla sola dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, è utilizzabile il rimedio offerto dal procedimento speciale di cui all’art. 188 disp. att. c.p.c.. Ciò suggerisce indirettamente  la Terza Sezione della Corte, richiamando sull’argomento la sent. 14910/2013 pronunciata dalla Prima Sezione.

A cura di Francesco Achille Rossi