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giurisprudenza

La notifica della sentenza a mezzo posta elettronica certificata fa decorrere il termine breve per impugnare se il notificante prova di aver allegato il messaggio PEC, la ricevuta di accettazione e consegna, la notificazione sottoscritta digitalmente nonché gli allegati con l’attestazione di conformità (Cass., Sez. III, Ord., 9 luglio 2019, n. 18317)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, torna ad occuparsi delle notifiche a mezzo PEC della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine breve di impugnazione.
Il giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l’appello in quanto notificato quando era già decorso il termine breve per poter proporre l’impugnazione. Il notificante si era limitato al deposito cartaceo della PEC con cui aveva provveduto alla notificazione, delle ricevute di accettazione e consegna nonché degli allegati senza però la relativa attestazione di conformità. Per la Corte di Appello di Milano, tale deposito, era idoneo a provare la notificazione della sentenza e, quindi, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.
La Corte di Cassazione, invece, rileva che ai sensi dell’art.3 bis L. 53/1994, eseguita la notifica a mezzo PEC della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, è necessario che il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna ed accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, e pertanto deve essere effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico con l’attestazione di conformità.
Per tali ragioni, dunque, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

A cura di Guendalina Guttadauro