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giurisprudenza

La notifica di un atto giudiziario può essere effettuata anche da un terzo, purchè sia certa la parte nel cui interesse la notificazione è stata effettuata (Cass., Sez. VI, Ord., 4 febbraio 2020, n. 2415)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha risolto una questione importante inerente l’individuazione del soggetto legittimato a richiedere la notifica di un atto giudiziario e la conseguente validità della stessa. Posto che l’art. 137 c.p.c. stabilisce che il procedimento di notificazione può essere eseguito su “istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancellerie”, la questione legata alla validità della notifica si pone nel momento in cui la stessa viene eseguita da un soggetto diverso.

Sul punto il Collegio ha chiarito che la parte o il suo difensore può affidare il relativo incarico ad un terzo, anche con delega meramente verbale e che l’omessa menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito suddetta attività, ovvero della sua qualità di incaricato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell’atto da notificare, risulta ugualmente certa la parte, ad istanza della quale, essa deve ritenersi effettuata.

In particolare, la delegabilità anche verbale dell’attività di impulso del procedimento notificatorio è stata ammessa anche nel caso dell’avvocato domiciliatario, che può avvalersi della notificazione in proprio ai sensi della legge n. 53 del 1994, che non esclude la delegabilità di tale atto ad altro professionista, purchè il delegante siamo munito di procura e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza.

 

A cura di Guendalina Guttadauro

 

Allegato:
2415-2020