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giurisprudenza

La notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, nei confronti del mittente, il giorno stesso in cui è stata eseguita, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24h00 (Cass., Sez. VI, Ord., 14 ottobre 2020, n. 22136)

Richiamando alcune recenti pronunce, oltre allo specifico intervento della Consulta, la Suprema Corte interviene a chiarire un aspetto di assoluto rilievo in tema di notifiche effettuate in modalità telematica. Da una lettura sistematica della normativa in tema di notificazioni, viene infatti ritenuta l’applicabilità della regola generale di scissione soggettiva – tra mittente e destinatario – degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematica. In conseguenza di ciò, in caso di notifica telematica, nei confronti del mittente la notifica si perfeziona il giorno stesso in cui è eseguita laddove la relativa ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le 24h00. Nel caso di specie l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo era stato notificato telematicamente nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, ma oltre le ore 21h00 e per tale ragione era stata ritenuta tardiva sia in primo che in secondo grado, avendo ritenuto la stessa perfezionata – anche nei confronti del mittente – alle ore 7h00 del giorno successivo. Alla luce di tutto quanto sopra e ritenendo al contrario l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo tempestivo, in quanto la relativa ricevuta di accettazione della notifica telematica era intervenuta, per il mittente, dopo le ore 21h00 ma comunque entro le ore 24h00 di quello stesso giorno, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame.

 

 

A cura di Elena Borsotti

 

Allegato:
22136-2020