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giurisprudenza

La notifica pec della sentenza a indirizzo inserito nell’INI-PEC ma non nel REGINDE è nulla, e quindi non idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass., Sez. III, 8 febbraio 2019, n. 3709)

La sentenza in commento si pronuncia su un ricorso per Cassazione proposto dall’Avvocatura generale dello Stato avverso una sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato un’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dallo Stato nei riguardi di un’esecuzione immobiliare (sentenza ricorribile in Cassazione ex art. 111 c.7 Cost. per essere applicabile ratione temporis il previgente art. 616 c.p.c. che stabiliva la sua non impugnabilità).

Preliminarmente, la S.C. affronta la questione della tempestività del ricorso, risultando questo notificato entro il termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., ma oltre il termine breve di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata all’Avvocatura dello Stato.

Al riguardo, quest’ultima si difende sostenendo l’inidoneità di tale notifica a far decorrere il termine breve, in quanto eseguita dalla controparte a un indirizzo PEC risultante sì dall’indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (in sigla INI-PEC, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico), ma non dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (in sigla ReGIndE, gestito dal Ministero della Giustizia), e inoltre utilizzato dall’Avvocatura per scopi amministrativi e non giudiziali.

La Corte accoglie tale tesi -e quindi dichiara tempestivo il ricorso-, affermando che il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies D.L. 179/2012 corrisponderebbe esclusivamente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel ReGIndE, in quanto solo questo indirizzo sarebbe qualificato ai fini processuali e idoneo a garantire l’effettiva difesa; cosicché, sarebbe nulla la notificazione di un atto giudiziario a un indirizzo PEC diverso, anche se risultante dall’elenco INI-PEC.

Tuttavia, la stessa S.C. aveva in precedenza affermato che il succitato art. 16-sexies, che disciplina il domicilio digitale, in realtà deve essere inteso nel senso che (salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c.) la notifica in cancelleria al difensore non è ammessa ogni qual volta sia possibile eseguire la notifica PEC presso un indirizzo risultante dall’INI-PEC, di cui all’art. 6-bis del D.Lgs. 2005 n. 82, oppure dal ReGIndE, di cui all’art. 7 D.M. 2011 n. 44 (così Cass. 30139/2017).

Più in generale, la sentenza si pone in contrasto con la lettera dell’art. 16-ter D.L. 179/2012 n.179, che ricomprende espressamente tra i pubblici elenchi degli indirizzi elettronici abilitati a ricevere notificazioni e comunicazioni processuali e stragiudiziali, non solo il ReGIndE, ma anche l’elenco INI-PEC (come ribadito da Cass. 13224/2018).

È prevedibile, pertanto, che sul punto la S.C. torni presto sui propri passi, conformandosi alla sua giurisprudenza precedente e, ancor prima, alla legge (come auspicato dal CNF, che in data 5.3.2019 ha inviato sul punto una nota al Primo Presidente della Cassazione, affermando che nella decisione la Corte ha confuso l’elenco INI-PEC con l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni – IPA, questo sì non compreso tra i pubblici elenchi).

A cura di Stefano Valerio Miranda