Con la pronuncia in oggetto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiarisce l’ambito di applicazione temporale della disposizione introdotta dalla legge 30.12.2024 n. 207, entrata in vigore il 1.1.2025, che ha modificato l’art. 13 ter dell’allegato II del c.p.a.
Il testo precedente la modifica prevedeva che il giudice fosse tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei limiti dimensionali determinati con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato; il che aveva dato origine a diversi orientamenti in quanto secondo una parte della giurisprudenza le questioni trattate nelle pagine eccedenti i suddetti limiti non potevano essere esaminate dal giudice, mentre altra parte della giurisprudenza ammetteva la possibilità di un loro esame, se del caso previo invito a riformulare e sintetizzare le difese con apposita memoria.
La modifica introdotta dalla l. 207/2024 ha comportato l’abrogazione di tale disposizione, che è stata sostituita con la previsione di una sanzione pecuniaria, pari al doppio del contributo unificato, da porsi a carico della parte che abbia superato i limiti dimensionali.
L’Adunanza Plenaria, chiamata a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale sopra richiamato e sull’ambito di applicazione temporale della novella legislativa, ha ritenuto di poter dichiarare assorbita la prima questione, chiarendo che la disposizione introdotta dalla l. 207/2024, in quanto di natura processuale, si applica anche ai ricorsi introdotti prima del 1.1.2025 in virtù del principio tempus regit actum, per il quale gli atti del processo ancora da compiere sono soggetti alle disposizioni vigenti al momento in cui sono adottati.
A cura di Giovanni Taddei Elmi