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giurisprudenza

La P.A. competente ha la mera facoltà ex art. 141, comma 1, c.p.c. – e non l’obbligo ex art. 170 c.p.c.- di notificare l’ordinanza-ingiunzione presso il domicilio eletto nel ricorso amministrativo, anziché presso la residenza o sede del ricorrente (Giudice di Pace di Firenze, Sent., 27 settembre 2017, n. 2698)

La sentenza in epigrafe accerta un caso di nullità-inesistenza della notifica dell’ordinanza-ingiunzione, in quanto effettuata dalla Prefettura presso lo studio del difensore a mezzo del quale l’ingiunto aveva presentato il ricorso amministrativo, ma senza eleggere domicilio presso il suo studio.

Il Giudice di Pace coglie l’occasione per riaffermare il principio in base al quale se il ricorrente ha eletto il domicilio presso lo studio di un professionista legale, la Pubblica Amministrazione competente ha la mera facoltà ex art. 141, comma 1, c.p.c. – e non l’obbligo ex art. 170 c.p.c., valido per gli atti del processo civile – di notificare il provvedimento presso lo studio del professionista, anziché presso la residenza o sede del ricorrente.

A cura di Guendalina Guttadauro