La pronuncia in commento origina dall’azione giudiziaria di un consumatore volta alla dichiarazione di nullità di un contratto di finanziamento tramite carta di credito revolving.
A seguito dell’eccezione della finanziaria di mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il giudice assegna un termine per l’introduzione del relativo procedimento, rientrando la materia del credito al consumo nell’ampia nozione di “contratti bancari e finanziari” prevista dal D.Lgs. 28/2010.
Conclusasi con esito negativo la mediazione, all’udienza successiva la finanziaria ribadisce l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancata comparizione personale del consumatore al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
Sul punto quest’ultimo, invitato dal giudice a prendere posizione, non deduce alcunché, e dunque il giudice ritiene fondata l’eccezione preliminare di improcedibilità.
Rileva infatti il Tribunale che, in base all’orientamento della Cassazione (Cass. 8473/2019, conf. Cass. 20643/2023), nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, ma la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale (che l’avvocato però non può autenticare).
Senonché, nel caso di specie si applicava già la riforma Cartabia, che modificando l’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 ha previsto al comma 4 che solo in presenza di giustificati motivi le parti possano delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia; e lo stesso mediatore aveva precisato nel verbale l’opportunità e necessità della presenza personale delle parti in mediazione.
Non avendo invece il consumatore né dedotto né provato il motivo che aveva giustificato la delega a terzi della partecipazione alla mediazione, e considerato che la ratio della norma è quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, si deve concludere che in una simile evenienza, se l’accordo non è raggiunto, la parte rappresentata sia equiparata a quella assente, e sanzionata di conseguenza con l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Ciò, aggiunge il giudice, a maggior ragione alla luce della possibilità di partecipare alla mediazione da remoto, il che non rende generalmente difficoltosa la partecipazione personale del richiedente.
A chi scrive la sentenza in questione pare in linea di massima condivisibile, anche in considerazione che il nuovo art. 8-bis del D.Lgs. 2010 n. 28 attribuisce il diritto di ciascuna parte di partecipare da remoto, a prescindere dal consenso dell’altra parte.
Non è sempre vero però che la partecipazione personale delle parti favorisca la conciliazione, come quando fra le parti, specie se legate fra loro da rapporti di natura personale (ad es. di parentela anche stretta), siano maturati purtroppo sentimenti di forte astio o rancore; ma in questo caso si può forse ipotizzare che la parte interessata possa far valere questa circostanza proprio come motivo che giustifica la delega a un rappresentante.