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giurisprudenza

La parte lesa di un comportamento disciplinarmente rilevante (e autrice dell’esposto) ha diritto di accedere agli atti del relativo procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale (Cons. St., Sez. III, 15 febbraio 2022, n. 1121)

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato ha chiarito che la parte lesa di un comportamento disciplinarmente rilevante, la quale sia oltretutto autrice dell’esposto che ha dato origine al relativo procedimento dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense, ha diritto di accedere agli atti del procedimento disciplinare in quanto ha un interesse qualificato, rilevante e specifico, non soltanto nella sua qualità di esponente, ma soprattutto quando tale interesse sia corroborato da “ulteriori elementi” che collegano gli episodi oggetto del procedimento disciplinare alla sua vita privata e familiare, alla luce dei quali l’esigenza conoscitiva permane finanche dopo la conclusione del procedimento disciplinare medesimo, al fine d’instaurare eventuali contenziosi a tutela dei propri diritti e interessi.

Il fatto che il procedimento disciplinare si sia concluso, dunque, non vale a escludere la rilevanza dell’interesse all’accesso della parte lesa dal comportamento disciplinarmente rilevante tutte le volte in cui questa, come accaduto nella specie, paventi l’intenzione di introdurre, previa verifica dei relativi presupposti, azioni a tutela dei propri diritti e interessi, come quelli inerenti la propria onorabilità, ovvero azioni a ristoro di danni morali e reputazionali eventualmente subiti.

Né il diritto di accesso può essere limitato in ragione di una valutazione sulla ammissibilità o rilevanza della documentazione richiesta ai fini delle azioni che la parte lesa dichiari di voler promuovere, giacché l’autonomia della domanda di accesso esclude la possibilità di un sindacato anticipato sulle possibili strategie difensive del soggetto istante, il quale peraltro può avere interesse ad acquisire la documentazione richiesta anche allo scopo di soprassedere dalle proprie azioni, con conseguente esito deflattivo del contenzioso.

 A cura di Giovanni Taddei Elmi