Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte si occupa del caso di un architetto al quale l’Ordine di appartenenza aveva notificato provvedimento disciplinare a mezzo pec, ma la notifica risultava non essere andata a buon fine, in quanto la casella risultava essere piena.
Partendo dal presupposto che le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, essendo lo scopo della comunicazione/notificazione proprio quello di assicurare al destinatario la possibilità, non meramente teorica, di conoscere l’atto del processo, i giudici rilevano che la violazione dell’onere di diligenza e la connessa autoresponsabilità per aver lasciato la casella satura e, in conseguenza, l’omessa consegna possono essere posti a carico del destinatario della notificazione soltanto se risulti comunque assicurata la conoscibilità dell’atto/attività processuale che del diritto di difesa è presupposto necessario.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale in diversa composizione, affermando che la notifica a mezzo PEC non si perfeziona in caso di casella piena e che il termine di impugnazione decorre dalla successiva notifica effettivamente consegnata.
A cura di Lisa Scarinzi