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giurisprudenza

La pec non ricevuta per casella di posta piena esclude l’effettiva conoscibilità dell’atto notificato (Cass., Sez. II, Ord., 12 settembre 2025, n. 25084)

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte si occupa del caso di un architetto al quale l’Ordine di appartenenza aveva notificato provvedimento disciplinare a mezzo pec, ma la notifica risultava non essere andata a buon fine, in quanto la casella risultava essere piena.
Partendo dal presupposto che le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, essendo lo scopo della comunicazione/notificazione proprio quello di assicurare al destinatario la possibilità, non meramente teorica, di conoscere l’atto del processo, i giudici rilevano che la violazione dell’onere di diligenza e la connessa autoresponsabilità per aver lasciato la casella satura e, in conseguenza, l’omessa consegna possono essere posti a carico del destinatario della notificazione soltanto se risulti comunque assicurata la conoscibilità dell’atto/attività processuale che del diritto di difesa è presupposto necessario.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio Nazionale in diversa composizione, affermando che la notifica a mezzo PEC non si perfeziona in caso di casella piena e che il termine di impugnazione decorre dalla successiva notifica effettivamente consegnata.

A cura di Lisa Scarinzi