La sentenza in commento si pronuncia sulla legittimità costituzionale dell’art. 57 della L. 31 dicembre 2012 che prevede che «[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo».
La Corte Costituzionale è stata investita della questione a seguito del ricorso alla Corte di Cassazione presentata dal COA competente, avverso la sentenza del CNF che aveva accolto la richiesta di cancellazione dall’albo da parte di un avvocato afflitto da gravi patologie che gli impedivano di svolgere l’attività professionale e sul quale pendevano diversi procedimenti disciplinari.
Il CNF aveva ritenuto che il godimento dei diritti fondamentali, come quello alla pensione di anzianità, la cui fruizione è subordinata alla cancellazione dall’albo, prevale, in ragione della sua protezione costituzionale, sulla previsione dell’ordinamento forense che vieta la cancellazione in presenza di un procedimento disciplinare.
Secondo la Corte rimettente, l’attuale impianto normativo (artt. 17 e 57 L. 231/2012), impedirebbe un’interpretazione costituzionalmente orientata che preveda eccezioni al divieto assoluto di cancellazione dall’albo in pendenza di un procedimento disciplinare. Ancora, sempre a parere della Corte di Cassazione, la norma non si porrebbe in contrasto con l’art. 32 Cost. in quanto il professionista sottoposto a procedimento disciplinare non sarebbe tenuto a continuare ad esercitare attivamente la professione ove versi in una situazione di salute precaria.
Le censure mosse dalla Cassazione all’art. 57 L. 231/2012 nella propria ordinanza di rimessione riguardano, invece, altri profili. Secondo la Suprema Corte il limite alla cancellazione volontaria in pendenza di procedimento disciplinare prevedrebbe profili di “irragionevolezza intrinseca e incoerenza del sistema normativo”, essendo sufficiente, al fine di evitare che la cancellazione diventi un mero strumento per eludere il procedimento disciplinare, un intervento normativo volto ad introdurre un’ipotesi di sospensione della prescrizione dell’azione disciplinare ogniqualvolta intervenga una cancellazione volontaria in pendenza di procedimento.
A parere della Corte Costituzionale, affinchè una disposizione legislativa sia conforme al dettato costituzionale quanto al bilanciamento degli interessi in gioco (tutela della libertà autodeterminazione e di lavoro professionista e tutela del completamento dell’accertamento disciplinare) è necessario avvalersi “del cosiddetto test di proporzionalità, che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”.
Nel caso oggetto di remissione alla Corte Costituzionale, tale vaglio non è superato potendo prevedere – a corretto bilanciamento degli interessi in gioco – proprio la sospensione dei termini del procedimento ipotizzata dalla Cassazione nella propria ordinanza di rimessione o, ancora, la sopravvivenza del procedimento anche all’esito della cancellazione, similmente a quanto accade per il pubblico impiego.
Nel dichiarare l’illegittimità costituzione dell’art. 57 della legge n. 247 del 2012 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 Cost., così conclude la Corte “In attesa dell’intervento del legislatore, alla stregua della disciplina che residua alla rimozione dell’art. 57 della stessa legge n. 247 del 2012, la cancellazione dall’albo non può che comportare l’estinzione del procedimento disciplinare intrapreso. All’estinzione del procedimento non si correla, però, il venir meno della pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, con la conseguenza che, nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reiscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, può – e anzi deve – essere nuovamente esercitata dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l’attivazione dell’originario procedimento disciplinare. È dunque necessario che, nelle more dell’intervento legislativo, gli organi professionali competenti vigilino con il massimo rigore affinché non siano consentite pratiche abusive che determinino l’aggiramento del segnalato principio di conservazione dell’azione disciplinare.”
A cura di Sofia Lelmi