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giurisprudenza

La polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale non copre i rimborsi di onorari che l’avvocato deve restituire in seguito ad azione revocatoria fallimentare (Cass., Sez. I, 31 agosto 2015, n. 17346)

La C.C. Srl in amministrazione straordinaria conviene il prof. Avv. B.A.  dinanzi al Tribunale di Bari, con azione revocatoria fallimentare, per sentir dichiarare inefficaci i pagamenti per Euro 565.252,05 eseguiti in suo favore dalla C.C. Srl per prestazioni professionali. B.A., oltre a chiedere il rigetto della domanda,  chiama in garanzia la  Assicurazioni s.p.a., per essere tenuto indenne dall'eventuale debito di restituzione in favore dell'attrice, in virtù di polizza assicurativa della responsabilità professionale. La domanda dell'attrice, respinta in primo grado, viene accolta invece dalla Corte d'appello, che dichiara inefficaci i pagamenti controversi, e rigetta la domanda proposta dal convenuto nei confronti della  Assicurazioni s.p.a., basandosi sulla interpretazione del contratto di assicurazione, inteso nel senso che "il rischio assicurato consiste nel danno che il professionista possa aver cagionato a terzi, o al proprio cliente, per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività forense, o con quella connessi". B.A. propone ricorso per  Cassazione, adducendo, tra i vari motivi, che la sua obbligazione di restituzione del compenso percepito consegue all'accertamento del danno arrecato ai creditori concorsuali; e la responsabilità per questo danno è coperta dall'assicurazione, perché la percezione del compenso è parte essenziale dell'attività professionale. La Suprema Corte rigetta il ricorso sul punto, statuendo che il comportamento di chi riceve un pagamento, a qualsiasi titolo, non può essere considerato prestazione d'opera intellettuale  e, conseguentemente, non può dar luogo a una responsabilità professionale.

A cura di Francesco Achille Rossi