Con la sentenza n. 2779 del 23 gennaio 2025 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha, incisivamente, chiarito che ad una prassi di natura meramente processuale (attesa del difensore di fiducia in udienza) non consegue alcun obbligo processuale né vincoli per l’organo giudicante.
La fattispecie in sintesi: l’imputato ricorreva per la cassazione della sentenza di secondo grado, confirmativa della decisione tribunalizia che lo riconosceva responsabile del concorso di tentativo di furto in abitazione pluriaggravato e lo condannava alla pena di giustizia, con due motivi.
Per quel che qui interessa, il primo motivo censurava violazione degli artt. artt. 97, 177, 178, 179 e 186 cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza di primo grado, per violazione del diritto di difesa.
Instaurato il giudizio per direttissima a seguito di arresto in flagranza, l’imputato veniva difeso dall’avvocato di ufficio; l’imputato richiedeva il rito abbreviato, nominando il difensore di fiducia ed il processo veniva rinviato a data successiva (23 marzo).
Il difensore depositava la nomina regolarmente e accedeva al fascicolo, avvertendo il difensore d’ufficio della nomina.
Alla data dell’udienza, il difensore di fiducia, impegnato presso altro tribunale, nominava quale sostituto processuale un collega il quale si presentava con lieve ritardo rispetto all’orario fissato per l’inizio dell’udienza (in quanto impegnato in altra aula del tribunale), che però non impediva la celebrazione del processo, previa nomina di difensore d’ufficio dell’imputato, e successiva lettura del verbale.
Il sostituto nominato, venuto a conosceva di quanto sopra, giustificava il ritardo al Giudice il quale però, avendo già letto il dispositivo, riteneva di non dover riaprire il verbale.
Il ricorrente, quindi, lamenta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa poiché il Giudice avrebbe celebrato il processo attraverso la nomina di un difensore d’ufficio senza attendere per un tempo ragionevole e compatibile con un giustificabile e plausibile ritardo il difensore di fiducia (la cui nomina, affermava il ricorrente, non era inserita nel fascicolo risultando quindi ancora il difensore d’ufficio nominato), così quindi negando all’imputato di essere assistito dal proprio difensore di fiducia.
La sentenza impugnata, dal canto proprio, invece riteneva l’assoluta incensurabilità della sentenza di primo grado, giacché il processo era stato chiamato all’ora fissata, era stata garantita la difesa tecnica e che l’avvocato di fiducia aveva ammesso il proprio ritardo, per cui non sussisteva alcuna nullità processuale per violazione del diritto di difesa, in quanto “la prassi di attendere il difensore di fiducia, anche per qualche tempo dopo che è decorso l’orario fissato per l’udienza, risponde alle regole di buon senso e rispetto del ceto forense ma non è imposto da alcuna norma processuale e dunque la sua violazione non determina alcuna nullità processuale” (cit. parte motiva sentenza impugnata).
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, rigetta il ricorso.
Prendendo spunto proprio dalla motivazione qui sopra riportata, la Suprema Corte conferma la sentenza di secondo grado definendola logica ed adeguata, confermando infine proprio che l’attesa del difensore di fiducia non è norma processuale che vincola od obbliga ad attendere sino al suo arrivo, se (come nel caso di specie) è possibile celebrare speditamente il processo.
Inoltre, non vi è alcun errore nel verbale perché i) se il difensore di fiducia si fosse presentato all’udienza in tempo, avrebbe evidenziato l’errore sull’individuazione del difensore, non più d’ufficio ma di fiducia; ii) il difensore si è presentato dopo la lettura del verbale, redatto e formato in presenza di tutti i presupposti necessari per la sua formazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre che alla conferma della sentenza di secondo grado.
A cura di Andrea Goretti