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giurisprudenza

La privatizzazione delle casse previdenziali e assistenziali professionali non cancella la natura pubblicistica della attività svolta, ai fini, tra l’altro, della disciplina in materia di accesso agli atti (Cons. St., Sez. III, 21 giugno 2022, n. 5089)

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento già espresso anche dalla Corte di Cassazione secondo il quale l’avvenuta privatizzazione (formale) delle casse previdenziali e assistenziali professionali non fa venire meno la natura (sostanziale) pubblicistica dell’attività svolta, che si colloca nel quadro dell’art. 38 Cost. che prevede la funzione di previdenza e di assistenza obbligatoria e lo svolgimento di questo compito attraverso organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato, come confermato dal fatto che le loro risorse sono assicurate iure imperii dall’ordinamento generale in base ad obblighi imposti da norme di diritto pubblico. La relativa privatizzazione pertanto riguarda essenzialmente il loro aspetto organizzativo e formale, ma non quello sostanziale.

Nello specifico, sulla base di tale ribadito principio, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che la cassa di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam) sia da considerarsi quale pubblica amministrazione sottoposta sia alla disciplina dell’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 sia alla disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui al D. Lgs. 33/2013 e pertanto sia tenuta a consentire a chi ne faccia richiesta di accedere a tutti gli atti dalla stessa detenuti, ivi compresi quelli non strettamente connessi alle sue funzioni di interesse pubblico.

     A cura di Giovanni Taddei Elmi