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giurisprudenza

La procura alle liti per il ricorso in Cassazione deve essere munita di certificazione che ne assicuri l’emissione in data successiva a quella del deposito del decreto impugnato (Cass., Sez. II, 8 Aprile 2021, n. 9362)

La Suprema Corte viene chiamata ad affrontare un ricorso avente ad oggetto la richiesta di concessione di protezione internazionale per un cittadino straniero.
All’interno della stessa però, in via assorbente e preliminare, analizza la procura alle liti rilasciata al difensore del ricorrente, poiché, in base al D.Lgs. 25/08 art.35-bis comma 13 “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.
La Corte ribadisce che la data del rilascio deve essere garantita dalla certificazione del difensore e riportare gli estremi del decreto impugnato.
In ogni caso risulta inammissibile il ricorso ove la procura non riporti la data in cui è stata rilasciata e la stessa non sia successiva al deposito del decreto impugnato. Nel merito oltretutto questa imposizione legislativa ha una specifica utilità laddove si prevede che il soggetto richiedente sia consapevole del ricorso in essere e sia altresì presente ancora nel territorio dello stato.
A tal fine rimette gli atti al Presidente della Corte per valutare la controversia.

A cura di Simone Pesucci