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giurisprudenza

La professione forense ha valore pubblicistico, pertanto, i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale devono necessariamente sussistere dal momento in cui l’avvocato inizia l’esercizio della professione e devono perdurare fino a quando cessa di farlo (Cass., Sez. Un., 19 novembre 2021, n. 35463)

Le sezioni unite cassano la sentenza del CNF con cui era stata annullata la delibera di cancellazione dall’albo professionale di un avvocato per mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la relativa iscrizione; nello specifico il superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

Il caso affrontato dalle sezioni unite, invero, è alquanto particolare.

Un praticante avvocato ha ottenuto l’iscrizione all’albo dopo aver superato l’esame di abilitazione alla professione forense al quale era stato ammesso in via cautelare con ordinanza del TAR. La sentenza del TAR, peraltro, aveva accolto il ricorso dell’interessato ma, successivamente, il Consiglio di Stato aveva accolto l’appello proposto dalla amministrazione con conseguente rigetto del ricorso avente ad oggetto l’impugnazione del giudizio di insufficienza delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione forense.

Il COA, informato dell’esito del giudizio di impugnazione, aveva convocato l’interessato ma non aveva preso posizione poiché l’ordine di esecuzione della sentenza non era allo stesso rivolto.

L’interessato dunque ha esercitato la professione forense e dopo 8 (otto) anni, su segnalazione del suocero, il COA ne ha deliberato la cancellazione dall’albo professionale per mancanza di uno dei requisiti essenziali per l’iscrizione.

Detta delibera è stata impugnata davanti al CNF il quale la ha annullata per violazione del principio dell’affidamento ex art.21 novies L. n. 241/1990.

Le sezioni unite hanno cassato la sentenza del CNF poiché non può trovare applicazione il principio di affidamento in materia di iscrizione ad un albo professionale. L’art.17 L. n. 247/2012 investe i COA del compito di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale. Il rilievo pubblicistico dell’esercizio della professione forense impone che i requisiti richiesti debbano sussistere al momento dell’iscrizione e permanere per tutto il tempo di esercizio della professione forense. L’iscritto all’albo, infatti, ha l’obbligo di comunicare al COA ogni variazione relativa ai requisiti richiesti per l’iscrizione. Per di più, l’art.21 novies L. n. 241/1990, tutela una situazione di vantaggio conseguita in buona fede in forza di un atto amministrativo e, nel caso di specie, detta buona fede non sussiste atteso che l’interessato non versa in una situazione di incolpevole conoscenza circa la sussistenza di un requisito essenziale per l’iscrizione all’albo professionale: l’avvocato cancellato, infatti, era ben consapevole di aver ottenuto l’iscrizione all’albo professionale per aver superato l’esame di abilitazione in forza di una sentenza del TAR poi successivamente integralmente riformata dal Consiglio di Stato.

A cura di Fabio Marongiu