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giurisprudenza

La pubblicità professionale dell’avvocato deve essere di tipo semplicemente conoscitivo (C. N. F., Sent., 15 aprile 2021, n. 75)

La sentenza in esame trae origine da una segnalazione, pervenuta al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, circa la pubblicizzazione su sito internet della attività di un avvocato.

L’avvocato in questione, si legge nella sentenza, avrebbe pubblicizzato la propria attività promettendo la gratuità dei primi appuntamenti e l’applicazione di prezzi bassi.

Il Consiglio di Disciplina, investito della segnalazione, aveva archiviato la notizia di illecito.

Avverso l’archiviazione di cui sopra, ha proposto ricorso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente.

Il CNF ha accolto il ricorso e, premessa l’impugnabilità delle decisioni di archiviazione delle notizie di illecito, ha affermato, in primo luogo, che non si può procedere ad archiviazione della notizia di illecito in ragione del mero carattere anonimo della segnalazione: “soltanto laddove l’anonimato renda di fatto impossibile ottenere chiarimenti sull’esposto, né sia possibile l’approfondimento istruttorio d’ufficio, è legittima l’archiviazione del procedimento stesso in base al principio di presunzione di non colpevolezza”.

Inoltre, nel merito, il CNF ha sancito che la informazione sull’attività professionale di cui agli artt. 17 e 35 del Codice Deontologico Forense deve essere di tipo semplicemente conoscitivo, mentre vige il “divieto di adoperare “forme di “pubblicità” professionale comparativa ed autocelebrativa (C.N.F. n. 23 del 23 aprile 2019) e di offrire prestazioni professionali a compensi infimi o a forfait (CNF n. 243 del 28 dicembre 2017) Con la sentenza n. 118 del 23 luglio 2015, inoltre, il C.N.F. ha affermato che vìola le prescrizioni normative quella pubblicità aventi modalità attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il decoro della professione, quale ad esempio l’uso del termine “gratuito””.

Di qui, il rinvio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina competente per la prosecuzione del procedimento disciplinare.

A cura di Giulio Carano