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giurisprudenza

La regola del domicilio digitale è applicabile a tutte le notifiche eseguite successivamente alla sua entrata in vigore, anche se la pec è indicata ai fini delle sole comunicazioni (Cass. Sez. VI, Ord., 4 ottobre 2022, n. 28779)

La sentenza in commento si pronuncia sul ricorso per Cassazione presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva dichiarato  tardivo l’appello in questione, in quanto proposto oltre i sessanta giorni dall’avvenuta notifica della sentenza impugnata.

Segnatamente, la Corte d’Appello aveva ritenuto che detta notifica fosse stata correttamente eseguita presso la cancelleria del Tribunale, considerato che: (i) in primo grado il difensore dell’appellante non aveva eletto domicilio nel circondario del Tribunale adito, e nell’atto introduttivo aveva indicato l’indirizzo p.e.c. ai soli fini delle comunicazioni; (ii) la regola del domicilio digitale di cui all’art. 16-sexies D.L. n. 179/2012 non si applicava nel giudizio in questione, in quanto entrata in vigore il 19.8.2014, e quindi successivamente alla sua introduzione, avvenuta in data 27.9.2013.

L’appellante (soccombente) ricorre in Cassazione -deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 125 c.p.c., dell’art. 11 preleggi, e dell’art. 16-sexies del D.L. n. 179/2012- e la Corte accoglie ricorso.

Gli ermellini rilevano infatti che, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale, è irrilevante sia la mancata indicazione dell’indirizzo p.e.c. nell’atto introduttivo (del resto non più prevista dall’art. 125 c.p.c. a seguito della sua modifica ad opera dell’art. 45-bis c.1 D.L. 24 giugno 2014 n. 90, conv. con modif. in L. 11 agosto 2014 n. 114) sia l’eventuale restrizione del domicilio digitale alle sole comunicazioni di cancelleria, potendosi procedere alla notificazione presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore risultante dall’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici.

Non solo, ma la regola del domicilio digitale (introdotta dall’art. 52 c.1 lett. b) D.L. 24 giugno 2014 n. 90, conv. con modif. in L. 11 agosto 2014 n. 114) ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla data della sua entrata in vigore (19.8.2014), in applicazione del principio del tempus regit actum (non derogato dalla stessa L. n. 114/2014, attraverso l’indicazione di una diversa specifica decorrenza della citata norma processuale).

Conseguentemente, non rileva l’epoca di introduzione del giudizio (ovvero di redazione dell’atto di costituzione in giudizio) ai fini dell’individuazione del regime applicabile, bensì l’epoca del compimento della notifica.

Nel caso di specie, la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata presso la cancelleria del Tribunale in data 23.2.2018, e dunque in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione sul domicilio digitale, senza che fosse emerso alcun problema di accessibilità all’indirizzo di posta elettronica del difensore.

Ne deriva la nullità della notifica e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

A cura di Stefano Valerio Miranda

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Allegato:
28779-2022