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giurisprudenza

La responsabilità professionale del difensore per omessa trascrizione della domanda giudiziale (Cass., Sez. III, Ord., 26 gennaio 2022 n. 2348)

La pronuncia trae origine dalla vicenda che vede coinvolti due soci accomandanti.

Uno dei soci –avendo pagato debiti sociali- al fine di agire in regresso nei confronti dell’altra socia accomandante aveva esperito azione revocatoria contro il fondo patrimoniale da quest’ultima costituito a tutela di alcuni suoi beni, tra cui un immobile gravato da ipoteca.

Detto bene, nel corso del giudizio ex art. 2901 c.c., era stato venduto dalla socia ad un terzo.

Esperita vittoriosamente l’azione revocatoria ed ottenuta la condanna della socia a restituire il ricavato della vendita del bene immobile, l’altro socio vedeva però frustrata la propria pretesa di poter utilmente esperire l’azione di regresso.

Infatti, il suo legale aveva omesso di trascrivere la domanda giudiziale di revocatoria, circostanza che avrebbe consentito al suo cliente di far valere la sua pretesa nei confronti del terzo acquirente di buona fede.

Di conseguenza, il cliente agisce contro il legale invocando una sua responsabilità professionale che, però, sia il giudice di primo che di secondo grado ritengono insussistente per difetto di prova del danno subito.

In particolare, entrambe le corti di merito avevano evidenziato che il bene immobile non sarebbe stato idoneo a soddisfare il socio/creditore poiché risultava gravato da ipoteca volontaria per una somma pari al doppio del valore del credito da costui vantato.

Contro la sentenza di secondo grado hanno fatto ricorso in Cassazione gli eredi del socio/creditore con tre motivi, di cui il primo risulta di particolare interesse poichè è stato sostenuto che la mancata trascrizione della domanda giudiziale integrerebbe un’ipotesi di colpa quanto meno lieve del professionista, sufficiente a fondare la sua responsabilità.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato detto motivo rilevando che in tema di responsabilità professionale omissiva dell’avvocato, la regola del “più probabile che non” si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa.

Nel caso di specie il legale ha fatto mancare un’attività (la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2901 c.c.) che avrebbe permesso al suo assistito di conseguire un vantaggio, ed esattamente di opporre gli effetti dell’azione revocatoria anche nei confronti del terzo acquirente di buona fede di uno dei cespiti facenti parte del fondo patrimoniale oggetto dell’esperita azione revocatoria.

L’errore commesso da ambo i giudici di merito è consistito nel ritenere che la semplice presenza dell’ipoteca sull’immobile escludesse l’esistenza del danno risarcibile (conseguente all’omessa trascrizione della domanda revocatoria e alla sua non opponibilità al terzo acquirente).

Invece, la valutazione prognostica da compiersi richiedeva la verifica della residua consistenza del credito garantito dall’ipoteca, anche alla luce della circostanza – ignorata dal Tribunale e dalla Corte d’Appello- che parte del prezzo di acquisto, corrisposto dal terzo acquirente avrebbe dovuto essere versato nelle mani del creditore ipotecario, a parziale tacitazione delle sue ragioni.

Dunque, il principio di diritto affermato dalla Corte è che la semplice esistenza dell’ipoteca sul bene non è, di per sè, ostativa alla possibilità di riconoscere l’esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica che investa le vicende relative al credito garantito da ipoteca.

La Corte accoglie quindi il ricorso e cassa la sentenza con rinvio.

A cura di Corinna Cappelli