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giurisprudenza

La ricandidatura al COA, dopo la “pausa” per il terzo mandato, è possibile solo se è trascorso un intervallo di tempo uguale a quello degli anni in cui si era svolto il secondo mandato (Cass., Sez. Un., 20 maggio 2025, n. 13376).

Nel caso portato al vaglio delle Sezioni Unite un Avvocato era stato Consigliere del proprio Ordine nella consiliatura 2015/2018 ed in quella immediatamente precedente, mentre non aveva presentato la propria candidatura per la consiliatura 2019/2022.

In ossequio al divieto di svolgere più di due mandati consecutivi, previsto dall’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, lo stesso Avvocato aveva, poi, ha ripresentato la propria candidatura per la consiliatura 2023/2026, risultando eletto.

Nondimeno, vi era una particolarità: infatti, la durata della consiliatura 2015/2018 si era protratta oltre la scadenza ordinaria (che è di regola il 31 dicembre del quarto anno), in ragione del differimento dell’indizione delle elezioni per la tornata successiva, sino al 19 luglio 2019, allorché era intervenuta la proclamazione degli eletti per la consiliatura 2019-2022. Di fatto, quindi, la consiliatura 2015/2018 era in realtà durata circa 4 anni e 7 mesi, mentre la ricandidatura per le consiliatura 2023/2026 era avvenuta dopo 3 anni e 5 mesi.

Dopo lungo iter processuale, passato anche da una precedente sentenza delle Sezioni unite in fase rescindente ad una successiva pronuncia del CNF in fase rescissoria, si giungeva nuovamente al cospetto delle Sezioni Unite, le quali così decidevano:

il generale divieto di terzo mandato consecutivo, trova “un completamento… nella previsione del terzo periodo dell’art. 3, c. 3, L. 113/2017 (ndr: La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato), che del pari vieta la candidatura allorché, pur non ricorrendo più il limite del terzo mandato (essendosi svolta una nuova competizione elettorale ed alla quale il consigliere uscente non abbia preso parte), non sia intercorso un periodo di tempo che la legge ritiene necessario per consentire il fisiologico ricambio all’interno dell’organo ed impedire la cristallizzazione della rappresentanza;

e ciò è quanto è accaduto nel caso di specie, in cui è pacifico che la consiliatura “saltata” dall’Avvocato (2019/2022) ha avuto – oggettivamente – una durata inferiore al quadriennio (tre anni e cinque mesi) a seguito della proroga di quella precedente (durata -di fatto- quasi quattro anni e sette mesi); in una situazione siffatta, la ricandidatura dell’Avvocato alla tornata elettorale 2023/2026 ha violato la prescrizione dell’ultimo periodo del 3 comma dell’art. 3 della legge n. 113 del 2017, in quanto effettuata senza che fosse trascorso un intervallo uguale a quello degli anni in cui si era svolto il precedente mandato;

deve invero ribadirsi che la nozione di mandato va intesa in senso oggettivo, dovendosi far riferimento alla durata effettiva delle consiliature, con la conseguenza che, ai fini della verifica del rispetto della previsione anzidetta, non è sufficiente che vi sia stato un “fermo” di consiliatura e che la consiliatura saltata sia giunta alla naturale scadenza, ma occorre anche che sia decorso un periodo di durata eguale al mandato precedentemente svolto (ossia il periodo che il legislatore ha considerato necessario ad escludere il possibile condizionamento sul corpo elettorale derivante dal pregresso espletamento del mandato consiliare)”.

A cura di Devis Baldi