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giurisprudenza

La richiesta di distrazione delle spese non implica rinuncia al patrocinio a spese dello stato (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8561)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato un importante principio in materia di patrocinio a spese dello Stato e di rapporto tra tale istituto e quello della distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.

In particolare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a dirimere sul punto un contrasto tra distinti orientamenti.

Ritengono le Sezioni Unite che la presentazione dell’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisca rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito. Tale conclusione si fonda sulla diversa finalità ed il diverso piano di operatività dei due istituti: il patrocinio a spese dello Stato è volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa, mentre la distrazione delle spese di lite è finalizzata ad attribuire al difensore un diritto proprio. Di conseguenza il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio. Peraltro, aggiunge la Corte di Cassazione, l’istituto del patrocinio a spese dello Stato è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile in via analogica ad altre fattispecie.

Nel caso in esame il giudizio promosso da un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato si chiudeva con il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite. All’esito del giudizio veniva proposta istanza di liquidazione del compenso dovuto ai sensi del D.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale rigettava l’istanza con contestuale revoca dell’ammissione provvisoria della parte al beneficio del patrocinio statuendo che, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore comportava la implicita rinuncia al beneficio. Veniva proposta opposizione, rigettata in primo e secondo grado a conferma della tesi affermata nel provvedimento di rigetto.

Sulla base dei suddetti principi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha accolto il ricorso proposto.

 

A cura di Silvia Ventura.

 

Allegato:
8561-2021