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giurisprudenza

La richiesta di liquidazione della maggiorazione del compenso, ex art. 4 comma 1 – bis D.M. 10/03/2014 n. 55, costituisce un’istanza dotata di propria autonomia nell’ambito di liquidazione delle spese (Cass., Sez. II, Ord., 7 marzo 2023, n. 6702)

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in tema di liquidazione del compenso per le prestazioni professionali dell’avvocato ed ha confermato il principio per cui, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione del compenso è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito. La corte, inoltre, affronta l’ulteriore questione concernete la richiesta di liquidazione della maggiorazione del compenso del 30% prevista in caso di redazione di atti con tecniche informatiche che ne agevolano la consultazione o fruizione. La relativa richiesta rappresenta un’istanza autonoma che, in caso di mancato riconoscimento, non può determinare una ipotesi di rigetto implicito ciò che si verifica quando il capo della domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Nel caso di specie, la Corte di Appello, in un giudizio di equa riparazione, aveva liquidato le spese di lite omettendo ogni statuizione riguardo alla richiesta di maggiorazione delle stesse ai sensi dell’art.4 comma 1 – bis D.M. 10/03/2014 n.55. il Ministero della giustizia aveva proposto opposizione al decreto, opposizione che era stata rigettata con condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese di lite: anche in questo caso il giudice di merito non aveva riconosciuto la maggiorazione omettendo ogni pronuncia al riguardo.

Il ricorrente, dunque, aveva impugnato il decreto lamentando un’errata liquidazione del compenso in quanto la Corte di Appello aveva liquidato le spese di lite omettendo di giustificare le ragioni per cui si era discostata, nella loro determinazione, dai valori medi previsti dai parametri ministeriali e, comunque, per aver omesso una pronuncia sulla richiesta di liquidazione della maggiorazione del compenso per aver depositato atti redatti con tecniche informatiche che hanno agevolato il giudice nella consultazione degli stessi.

La Corte ha accolto il ricorso solo relativamente alle doglianze concernenti l’omessa pronuncia sulla richiesta di liquidazione della maggiorazione rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione per una nuova pronuncia.

A cura di Fabio Marongiu