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giurisprudenza

La rinuncia alla richiesta di discussione orale non determina il mutamento del rito in quello cartolare (Cass., Sez. VI Pen., Sent., 7 giugno 2021, n. 22248)

Nella vicenda che ci occupa, il difensore, incaricato di proporre ricorso per cassazione avverso una pronuncia del Tribunale del Riesame, aveva chiesto la discussione orale ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, alla quale tuttavia rinunciava con successiva dichiarazione inviata a mezzo p.e.c..
Il Sostituto Procuratore generale chiedeva di discutere comunque oralmente, tuttavia la richiesta veniva accolta, essendosi ritenuto che la richiesta di discussione orale, trattandosi di eccezione alla regola generale della modalità camerale non partecipata nonché – e in ogni caso – di una facoltà processuale della parte, restasse nella libera disponibilità unilaterale di quest’ultima.
Tale soluzione, tuttavia, non è stata ritenuta conforme alla ratio che ispira il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 ed al principio del contradittorio, che invero verrebbe certamente leso ammettendo la facoltà di rinuncia.
Sostiene, pertanto, la Corte che ove la parte che abbia chiesto la discussione orale vi rinunci in seguito, tale dichiarazione ben potrà essere intesa come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse a partecipare all’udienza, ma la stessa dovrà ugualmente svolgersi nelle forme ordinarie, col che, non determinandosi affatto il mutamento del rito in quello cartolare, la parte non rinunciante avrà diritto a concludere oralmente in udienza.

A cura di Alessandro Marchini