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giurisprudenza

La scelta di avvalersi di due difensori non condiziona l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore delle vittime di terrorismo (Cass., Sez. III, Ord., 14 novembre 2022, n. 33481)

Il caso affrontato nell’ordinanza in commento è quello di due legali che – assistito con nomina congiunta in un procedimento civile un soggetto vittima di terrorismo – depositavano istanza giustappunto congiunta di liquidazione dei compensi professionali in quanto il suddetto assistito beneficiava del patrocinio integrale a carico dello Stato previsto per le vittime di terrorismo dalla L. 206 del 2004.
Il giudice di merito però rigettava l’istanza in quanto l’avere nominato due difensori e non uno solo aveva comportato la decadenza dal beneficio ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. 115 del 2002.
Giungeva il caso in Cassazione.
Quest’ultima precisava che il principio secondo cui l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente è assistito da più di un difensore – principio collocato all’interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, ma affermante pacificamente un principio di carattere generale – trova fondamento nell’esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l’effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio. Detta esigenza, tuttavia, impone soltanto la garanzia del livello essenziale di difesa: e ciò per intuibili esigenze di contemperamento tra l’interesse individuale della parte ammessa al beneficio e l’interesse collettivo al contenimento della spesa necessaria per l’assicurazione di quest’ultimo a tutti gli aventi diritto.
La limitazione della facoltà della parte ammessa al beneficio di nominare un solo difensore appare pienamente coerente con l’esigenza di tutela generale e diffusa a cui tende la normativa in esame.
Detta soluzione però, ad avviso della Suprema Corte, non appare applicabile alla fattispecie in commento: la L. 206 del 2004 – che detta nuove norme in favore delle vittime di terrorismo e delle stragi – prevede diversi benefici, di carattere direttamente o indirettamente economico, a sostegno delle vittime di terrorismo, prevedendo che le vittime o i superstiti di detti eventi possano usufruire, per agire in giudizio nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, del patrocinio a totale carico dello Stato, a prescindere da ogni valutazione preventiva del requisito reddituale.
Ne consegue che non può applicarsi ad essi l’art. 91 del T.U. sulle spese di giustizia qualora fruiscano del patrocinio in un processo civile perché, in riferimento a questa categoria individuata di soggetti, non è presente la ratio di assicurare a tutti, anche a chi non se lo possa permettere, la tutela minima garantita in giudizio.
La ratio è invece quella di assicurare a chi sia rimasta vittima, diretta o indiretta, di un episodio di terrorismo, la possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, potendo contare sul patrocinio a spese dello Stato.
Pertanto, nel caso di specie la scelta di avvalersi di due difensori non comporta la caducazione e non rende inefficace l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rendendo inammissibile la domanda di liquidazione.

A cura di Silvia Ammannati