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giurisprudenza

La sentenza deliberata dal giudice collocato a riposo si considera pronunciata a non iudice (Cass. Sez. III, Ord., 26 febbraio 2020, n. 5137)

La Corte d’Appello, adita in secondo grado avverso la decisione di risarcimento in solido nell’ambito di una cartolarizzazione di immobili pubblici, dichiarava la nullità dell’impugnata pronuncia per difetto di sottoscrizione del giudice. In particolare, osservava il decidente che la causa trattenuta dal giudice di primo grado era stata decisa con sentenza emessa in data successiva al collocamento a riposo del medesimo giudice. In altre parole la decisione essendo stata pronunciata da un giudice non più appartente all’ordine giudiziario, doveva considerarsi nulla perché emessa a non iudice.
Il soccombente, quindi, presentava ricorso in Corte di Cassazione denunciando il mancato rispetto del principio dell’ultrattività delle funzioni giudiziarie.
Ebbene i giudici di legittimità nel respingere il ricorso facevano riferimento a quanto già statuito nella precedente sentenza n. 23191/2006. In quest’ultima pronuncia si era infatti ribadito il seguente principio di diritto secondo cui “il momento della pronuncia della sentenza va identificato con quello della deliberazione della decisione e le successive fasi dell’iter formativo dell’atto processuale, ossia la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e successiva pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia”.
In conclusione la sentenza in oggetto è stata dichiarata nulla ai sensi dell’art. 161 II co. c.p.c., in virtù del fatto che la decisione di primo grado non poteva essere deliberata da un giudice già collocato a riposo in quanto non più provvisto della necessaria potestas iudicandi.

 

A cura di Brando Mazzolai