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giurisprudenza

La sentenza letta in udienza e sottoscritta dal Giudice ex art. 281 sexies c.p.c. è da intendersi pubblicata nella data dell’udienza, anche se il Cancelliere vi abbia apposto la data e la propria firma molto tempo dopo (Cass., Sez. III, 29 maggio 2015, n.11176)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte viene chiamata a decidere circa la nullità di una sentenza pronunciata con motivazione contestuale, senza che il “deposito” in cancelleria sia avvenuto “immediatamente”, come prevede l’art. 281 sexies c.p.c., risultando invece eseguito dopo quattro mesi e diciotto giorni. La Terza Sezione stabilisce che la sentenza redatta e letta nel rispetto delle formalità dell’art. 281 sexies c.p.c. ha i requisiti della immodificabilità; essendo inserita nel (o allegata al) verbale di udienza con la sottoscrizione del giudice soddisfa la finalità di attribuire allo stesso la pubblica fede; è da presumersi conosciuta dalle parti presenti o da quelle che dovevano comparirvi. A tali condizioni la sentenza è da intendersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla, anche se il cancelliere non abbia dato atto del deposito e non vi abbia apposto la data e la firma “immediatamente” dopo l’udienza. Nel caso di specie questi ultimi adempimenti sono finalizzati al rilascio di copia munita di numero identificativo ed eventualmente in forma esecutiva, ma non rilevano per il computo del  termine “lungo” di impugnazione ex art. 327 c.p.c., che decorre dalla data di udienza.

A cura di Francesco Achille Rossi