Nella sentenza in commento le Sezioni Unite confermano la decisione del CNF in tema di autonomia del procedimento disciplinare da quello penale a carico dell’avvocato incolpato. In particolare, “il fatto non sussiste” e “l’imputato non lo ha commesso” sono le uniche formule assolutorie che vincolano il giudice disciplinare. Il tal caso deve essere rispettato l’accertamento operato dal giudice penale, il quale ha escluso l’ontologia del fatto o la sua commissione. Viceversa, la sentenza irrevocabile di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, priva di natura assolutoria, impone, in sede disciplinare, un’autonoma valutazione dei fatti, secondo il principio del libero convincimento, che tenga conto proprio della mancata assoluzione. Questo perché l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione non rileva ai fini della dichiarazione di responsabilità disciplinare, dovuta, invece, dalla violazione delle regole deontologiche professionali. La Corte rammenta, infatti, che la prescrizione, a fronte dell’effetto estintivo del reato, non estingue la violazione deontologica, ma solo, ove anch’essa prescritta, l’azione disciplinare. Nel caso di specie, le Sezioni Unite hanno, quindi, rigettato le doglianze dell’avvocato ricorrente – colpito dalla sanzione della sospensione per 3 anni per aver posto in essere, come socio e/o amministratore, di fatto e/ di diritto, un sistema di società volto a realizzare operazioni, tra altre, di elusione ed evasione fiscale e all’acquisizione di linee di credito – ritenendo che la sentenza del CNF abbia svolto congrue e autonome valutazioni ai fini deontologici in ordine alla sussistenza delle condotte materiali esaminate nel processo penale.
A cura di Arianna Farinelli