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giurisprudenza

La sospensione amministrativa dovuta al mancato invio del Modello 5 è provvedimento autonomo rispetto al procedimento disciplinare (C.N.F., Sent., 21 ottobre 2024, n. 382)

La sentenza in commento rigetta il ricorso di un Avvocato, a cui il COA competente aveva irrogato la sanzione della sospensione dall’attività professionale per tre mesi, per non aver presentato il Modello 5 e per aver omesso di versare i contributi dall’anno 2000 al 2018, in violazione dell’art. 16 del nuovo codice deontologico forense.

L’avvocato proponeva impugnazione al CNF chiedendo l’applicazione della sanzione dell’ammonimento o, in subordine, la riduzione della sospensione disciplinare.

Il ricorso si fondava due motivi. Da un lato il legale riteneva che non fosse stata presa in considerazione la documentazione medica allegata nonché l’autodichiarazione inviata a Cassa Forense che – a dire del ricorrente – avrebbe dovuto essere equiparabile all’invio del Modello 5. Dall’altra, lamentava l’eccessiva gravosità della sanzione in considerazione delle condizioni di salute che avevano afflitto il ricorrente. Veniva poi depositata ulteriore documentazione con la quale il ricorrente intendeva dimostrare la propria resipiscenza avendo richiesto l’accesso alla c.d. rottamazione quater.

Il ricorso veniva rigettato integralmente dal CNF.

Quanto al primo motivo, il CNF rilevava che il giudice, nelle proprie decisioni, non ha necessità di confutare tutte le possibili tesi non accolte, essendo sufficiente che la decisione assunta risulti da un esame logico e coerente. Sempre a parere del Consiglio così è stato nel caso in esame. Il Coa competente, infatti, riteneva irrilevante la documentazione medica in quanto relativa solo ad un periodo molto ristretto rispetto alla violazione commessa nell’arco di quasi un ventennio. Ugualmente, l’autodichiarazione presentata non rispettava in alcun modo i dettami richiesti dall’art. 46 DPR 445/2000. Quanto alla richiesta di rottamazione quater anch’essa era stata giudicata irrilevante in quanto la normativa non era applicabile a Cassa Forense.

In merito, invece, al secondo motivo il CNF ha ritenuto che le condotte, protratte per un lungo arco di tempo, fossero meritevoli della conferma della sanzione della sospensione per mesi tre comminata dal Coa. Il ricorrente, infatti, non avrebbe mostrato alcun segno di ravvedimento, in quanto non era intervenuto alcun pagamento e le uniche comunicazioni relative a dichiarazioni sostitutive di certificazione correttamente compilate erano state inviate al Coa di competenza solo nel 2022 per ottenere la revoca della sanzione amministrativa nel frattempo comminata. Precisava, a tal proposito, il CNF che detto provvedimento di revoca ha natura amministrativa ed è del tutto autonoma rispetto al procedimento disciplinare.

A cura di Sofia Lelmi

Allegato:
382-2024