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giurisprudenza

La valenza organizzativa interna all’ufficio di due indirizzi pec. (Cass. Pen, Sez. III, Sent., 6 marzo 2023, n. 9222)

In presenza di due indirizzi PEC assegnati allo stesso ufficio, l’elezione di uno dei due ad indirizzo destinato alla presentazione di specifiche istanze ha valore meramente organizzativo interno al predetto ufficio e non può assurgere a causa di inammissibilità del deposito se effettuato presso l’altro indirizzo: è questo, in sintesi, il nucleo della sentenza n. 9222 del 6 marzo 2023 della Terza Sezione Penale della Suprema Corte.

La fattispecie in sintesi: un soggetto, in regime di arresti domiciliari, interponeva appello avverso l’ordinanza con cui si disattendeva la richiesta di revoca della predetta misura cautelare. L’appello veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale del Riesame di Milano ed il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione, osservando che sul sito internet del Tribunale di Milano, erano / sono presenti due indirizzi p.e.c. riguardanti la Sezione XII, ossia quella che si occupa dei riesami e degli appelli cautelari senza però nessuna indicazione di preferenza fra i due indirizzi per il deposito degli atti.

Per cui, l’appello cautelare inviato ad uno dei due indirizzi non poteva essere dichiarato inammissibile, in quanto comunque depositato in Tribunale (e nella Sezione competente) e che in ogni caso, il provvedimento del direttore generale dei servizi automatizzati del Ministero della Giustizia non prevedeva / prevede alcuna sanzione processuale.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando la fondatezza del ricorso proposto.

In primo luogo, rilevata l’effettiva presenza di due indirizzi PEC all’interno della Sezione XII, ha affermato l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell’istanza, richiamando anche un importante precedente (Cass. 24935/2021) in cui la Corte aveva sostenuto che procedimenti cautelari, non è inammissibile l’impugnazione inviata ad una PEC dell’Ufficio giudiziario diversa da quella abilitata alla ricezione dal Presidente del Tribunale se comunque ricompresa nell’elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia: questo perché la sanzione dell’inammissibilità della presentazione è sanzione prevista dall’art. 24, comma 6 sexies, lett. e) D.L. 137/2020, conv. in L. 176/2020, solo in caso di utilizzo di PEC non ricomprese neanche nel predetto elenco del Direttore Generale.

In secondo luogo, ha anche confermato la facoltà dei dirigenti degli uffici giudiziari di individuare, fra le varie PEC a loro riservate, quelle dedicate alla ricezione di specifici atti con la precisazione che i) tali scelte non sono integrative della normativa in tema di deposito di atti in tribunale e ii) non comportano alcuna conseguenza sul piano dell’ammissibilità degli atti presentati ad un indirizzo piuttosto che ad un altro.

All’esito di questa compiuta ricostruzione normativa e giurisprudenziale, la Suprema Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata disponendosi trasmettersi gli atti al Tribunale del Riesame di Milano.

A cura di Andrea Goretti