Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione affronta il tema della validità della notifica effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2. Nel caso in esame il ricorrente, dopo i primi due gradi di giudizio, adiva la Corte di Cassazione lamentando la nullità della notificazione dell’atto introduttivo di primo grado in quanto effettuata a mani dall’ufficiale giudiziario non direttamente al destinatario ma al proprio collega di studio. I giudici di legittimità considerano infondata tale doglianza in quanto la notificazione dell’atto risultava essere stata effettuata a persona inequivocabilmente collegata all’ufficio professionale del destinatario. In riferimento a ciò la Corte afferma che “la scelta di consegnare l’atto a persona disponibile, qualificatasi collega di studio, è, di conseguenza, esente da vizi, senza che assuma rilievo l’ulteriore aggiunta, nel caso di specie, di “convivente”, che potrebbe risultare non immediatamente comprensibile”. Secondo la Corte quello che rileva ai fini della validità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2 è che “la consegna venga effettuata a mani di persona legata all’ufficio del destinatario da un rapporto fiduciario non occasionale o accidentale […], che, v’e’ motivo di ragionevolmente ritenere, metterà al corrente l’interessato”. Sul punto la Corte richiama una giurisprudenza ormai consolidata che afferma come “la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna”, e che spetti al procuratore destinatario della notificazione che ne contesti la ritualità “dimostrare l’inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio” (cfr. Cass. Sez. 2, n. 8537/2018; ex multis, Cass. nn. 4580/2014, 1219/2003, 13031/1995). Per tali ragioni i giudici di legittimità rigettano il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
A cura di Brando Mazzolai