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giurisprudenza

La validità della notificazione via pec della dichiarazione di fallimento nei confronti di società cessata e cancellata dal registro delle imprese (Cass., Sez. VI, Ord., 4 aprile 2022, n. 10700)

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della validità della procedura notificatoria via pec della dichiarazione di fallimento.

Nel caso di specie una società impugnava la sentenza dichiarativa di fallimento emessa nei suoi confronti dal tribunale, deducendo la nullità della notificazione via pec eseguita a norma della L. Fall., art. 15, comma 3. In particolare la società evidenziava che la normativa in esame non sarebbe stata applicabile per il fatto che la stessa al momento della notificazione risultava già cessata e cancellata dal registro delle imprese. 

La Corte d’appello, nel rigettare il reclamo della società fallita, osservava come la disciplina fallimentare prevede che le notificazioni degli atti e provvedimenti giudiziali (nel caso di specie ricorso e decreto) vengano effettuati direttamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese oppure se ciò non sia possibile nella sede dell’impresa ed infine attraverso il deposito presso la casa comunale.

La sentenza d’appello veniva impugnata con ricorso per Cassazione. I quattro motivi di ricorso, sono esaminati congiuntamente perché ritenuti tra loro connessi alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale in caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3 all’indirizzo di posta elettronica certificata in precedenza comunicato (cfr. Cass.,n. 3443/20; n. 17946/17; n. 25701/17; n. 23728/17).

Sul tema ricorda la Corte è già stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della L. Fall., art. 15, comma 3 (cfr. Corte Cost. 16 giugno 2016, n. 146). Il diritto di difesa del debitore, da declinare nella prospettiva della conoscibilità del procedimento fallimentare risulterebbe, infatti, adeguatamente garantito dal sistema notificatorio previsto in ambito concorsuale. La complessa procedura notificatoria, ribadisce la Corte, costituisce “norma conforme ai principi costituzionali” idonea a garantire il giusto bilanciamento tra il diritto di difesa e l’interesse pubblicistico inerente alla certezza e speditezza del procedimento. 

Alla luce delle suddette motivazioni la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento, in favore del fallimento controricorrente, delle spese del giudizio.

 

A cura di Brando Mazzolai