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giurisprudenza

La validità della procura esclude la condanna del legale al pagamento delle spese di lite (Cass., Sez. VI, Ord., 23 maggio 2022, n. 16622)

L’ordinanza in commento è stata pronunciata avverso quella emessa dal Tribunale di R. che aveva affermato la propria competenza in luogo di quella della Corte di Cassazione rigettando l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata dal richiedente e condannando in solido quest’ultimo ed il suo difensore al pagamento delle spese di lite.

Contro tale decisione, l’avvocato propone ricorso per cassazione, lamentando che il Tribunale lo avesse condannato in solido con la parte al pagamento delle spese processuali pur in assenza dei presupposti previsti dalla norma, tenuto conto che l’unica ipotesi di condanna del difensore si configura in caso di assenza di procura, nel caso di specie validamente rilasciata dal proprio assistito.

Gli Ermellini dichiarano fondato il motivo di ricorso, evidenziando che solo nei casi di azione e/o impugnazione promossa dal legale senza procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio o nella fase di giudizio di cui si tratta, la sua attività non ha alcun effetto sulla parte. Infatti, in tali casi l’attività dell’avvocato resta a lui riferibile in relazione al pagamento delle spese di lite, proprio in virtù dell’assenza di procura.

La Cassazione, pertanto, accoglie il ricorso e cassa con rinvio l’ordinanza impugnata, pronunciando il seguente principio di diritto: «la condanna alle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso».

A cura di Costanza Innocenti