Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

La vittoria in giudizio, anche se parziale, impedisce la condanna al pagamento delle spese (Cass., Sez. I, 3 aprile 2015, n. 6860)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha stabilito il principio secondo il quale la parte che, all’esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell’accoglimento anche non integrale della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte soccombente, salva l’ipotesi della trasgressione al dovere di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c.
Importantissimo il chiarimento della Suprema Corte che ha trovato, nella pronuncia in commento, l’occasione per sottolineare la distinzione tra:
– accoglimento parziale della domanda processuale: si ha quando il convenuto si limita a difendersi dalla pretesa dell’attore perché la ritiene eccessiva o solo in parte fondata. In questo caso, se il giudice accoglie solo in parte la domanda dell’istante non ricorre una ipotesi di “soccombenza reciproca”;
– soccombenza reciproca: si ha in caso di una pluralità di pretese contrapposte, presentate da entrambe le parti, l’una rivolta contro l’altra in modo reciproco. In pratica, ricorre tale ipotesi quando il giudice rigetta una parte delle domande di un soggetto e, contemporaneamente, anche una parte delle domande dell’altro soggetto.
Ebbene, solo nel caso di soccombenza reciproca è possibile avere la compensazione delle spese legali (secondo la logica per cui ognuno deve provvedere al pagamento del proprio difensore).
Invece, l’accoglimento non integrale della domanda  può invece portare a una vittoria totale sul fronte delle spese processuali, salvo che si sia violato il dovere di lealtà e probità in processo.
Dunque, ai fini della condanna alle spese processuali, l’accoglimento parziale della domanda è cosa ben diversa dalla soccombenza reciproca e solo quest’ultima può portare alla compensazione delle spese, mentre nel primo caso si può arrivare a una condanna a pagare l’avvocato in favore della parte che si è vista accogliere solo in parte le proprie richieste.
A cura di Elisa Martorana