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giurisprudenza

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si estende anche al regolamento incidentale di giurisdizione (Cass., Sez. Un., 20 gennaio 2014, n. 1009)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha stabilito che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore del soggetto interessato esclude la possibilità per l'avvocato difensore di richiedere la distrazione delle spese, anche se trattasi di regolamento di giurisdizione. 
A fronte dell’ordinanza delle Sezioni Unite che aveva rigettato la domanda di distrazione delle spese, il ricorrente aveva proposto ricorso per revocazione, innanzi allo stesso giudice, affermando di non aver mai richiesto l'ammissione a suddetto patrocinio. 
La Suprema Corte aveva dunque richiesto informazioni al giudice di primo grado, giungendo in tal modo alla conferma dell'esistenza della istanza con nota dell'Ordine degli avvocati del luogo. Pur in presenza di diversa domiciliazione (in fase di regolamento di giurisdizione, infatti, l'avvocato nominato per il patrocinio risultava domiciliato presso altro studio legale) la Corte di Cassazione ricorda come "l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 75, DPR 115/2002" è valido "per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse". Dunque anche per il regolamento di giurisdizione.
 
a cura di Elisa Martorana