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giurisprudenza

L’annullamento delle procedure speciali di riscossione non incide sull’esistenza del credito previdenziale (Cass., Sez. III, Ord., 26 luglio 2021, n. 21386)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ritiene di dare continuità al proprio orientamento in materia di riscossione dei crediti (Cass. 09/05/2019 n. 12229, Cass. 19/06/2020 n. 11972, Cass. 20/11/2020 n. 26531) e del rapporto tra questi e l’annullamento delle procedure di riscossione.
La controversia ha ad oggetto l’obbligo del concessionario della riscossione di corrispondere comunque all’ente impositore, nella fattispecie la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, l’importo dei crediti non riscossi per conto di quest’ultima, secondo la regola del “non riscosso per riscosso” prevista dal D.P.R. n. 43 del 1998.
Nell’ordinanza in commento si stabilisce anzitutto che la riforma prevista dalla L. n. 228/2012, laddove stabilisce l’annullamento del ruolo, non incide sul credito sottostante che potrà pertanto essere soddisfatto nelle forme ordinarie. Detta interpretazione è infatti conforme alla ratio della riforma che ha inteso eliminare solamente le procedure coattive o speciali di riscossione per i crediti per i quali la procedura è diventata onerosa ed antieconomica.
In secondo luogo viene stabilito che con la L. n. 228/2012 è stata abolita la regola del c.d. “non riscosso per riscosso” prevista dal D.P.R. n. 43 del 1998.
Nel caso di specie la Cassa Forense aveva ottenuto ingiunzione nel 2010 per il pagamento dei crediti in sospeso, non riscossi da Equitalia, che ha proposto opposizione, poi rigettata dal Tribunale di Roma. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’Agente della riscossione, deducendo, con diversi motivi, che non vi fosse obbligo di versare alla Cassa Forense anche i crediti non riscossi. Nelle more della decisione è intervenuta la L. n. 228 del 2012 (legge di stabilità del 2013) che ha nuovamente disciplinato la fattispecie, prevedendo che tutte le iscrizioni a ruolo per crediti inferiori a 2000 Euro fossero annullate (art. 1, comma 527) e che a tutti i ruoli iscritti al 31.12.1999 non si applicasse più la legge del 1999. La Corte di Appello di Roma ne ha preso atto ed ha pertanto riformato la decisione di primo grado e rigetta la domanda iniziale. Avverso tale decisione Cassa Forense ha proposto ricorso per cassazione.
In base alle suddette argomentazioni veniva rigettato il ricorso di Cassa Forense con compensazione delle spese di lite.

A cura di Silvia Ventura.