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giurisprudenza

L’atto e la procura firmati solo analogicamente non sono nulli, in forza della riforma “Cartabia”, se è stato raggiunto lo scopo (Cons. Giust. Amm. per la Reg Siciliana, Sez. riunite, parere 20 marzo 2023, n. 146)

Con due pareri, nn. 145 e 146, pubblicati in pari data (20.3.3023) e resi nell’ambito di altrettanti ricorsi straordinari, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha modificato il proprio precedente orientamento in tema di validità degli atti processuali privi di valida sottoscrizione digitale e di dichiarazione di conformità e, richiamando la recente riforma “Cartabia”, si è allineato alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione che, facendo leva sul principio del raggiungimento dello scopo, hanno chiarito che il vizio di sottoscrizione dell’atto e della procura è escluso tutte le volte in cui sussistano elementi idonei a far comprendere il soggetto cui si riferisce l’atto.

In particolare, nei due casi di specie erano stati depositati rispettivamente la scansione di un ricorso e di una procura alle liti firmati esclusivamente in formato analogico (quindi non nativi digitali), privi di attestazione di conformità da parte dell’avvocato procuratore e una copia di una procura alle liti con firma analogica, anch’essa priva di firma digitale e di attestazione di conformità.

Sebbene tali atti fossero palesemente non conformi alle norme tecniche del processo amministrativo telematico, il Consiglio di Giustizia Amministrativa non li ha ritenuti nulli, né bisognosi di sanatoria, ma pienamente validi, non soltanto perché, come già affermato dalla Cassazione, l’indicazione del ricorrente e del suo avvocato risultavano chiari dal contenuto dei medesimi atti, sicché ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. poteva dirsi raggiunto lo scopo di identificare la parte e il suo difensore e di rendere riferibili ad essi gli atti in questione e comunque nessuna lesione del diritto di difesa ne era derivata alla controparte, ma anche perché – e questa rappresenta la parte più innovativa della motivazione, evidenziata dal parere n. 146/2023 – ai sensi dell’art. 46 disp. att. c.p.c., come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022 (cd. “riforma Cartabia”), il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non ne comporta l’invalidità.

A cura di Giovani Taddei Elmi