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giurisprudenza

L’aumento sino ad un terzo delle spese poste a carico del soccombente premia l’abilità tecnica del difensore della parte vittoriosa e si estende anche alla liquidazione delle spese di mediazione (Trib. Verona, Sez. III Civ., Dott. Vaccari, Sentenza, 29 ottobre 2015)

Il Tribunale di Verona interviene in tema di soccombenza e liquidazione delle spese giudiziali addebitando alla parte soccombente anche l’aumento previsto dall’art. 4, comma 8, dm 55/2014 non solo al fine di scoraggiare “pretestuose resistenze processuali” ma anche, nel più ampio quadro della cd. “soccombenza qualificata”, di premiare l’abilità difensiva della controparte capace di far emergere chiaramente la fondatezza delle ragioni del proprio assistito.
Nella causa in esame l’abilità dell’Avvocato in realtà consisteva, essenzialmente, nell’aver richiesto già all’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c. non già i termini di legge per memorie e repliche bensì di fissarsi subito udienza di precisazione conclusioni.
Il Giudice inoltre estende l’efficacia del giudicato anche alla fase di mediazione, liquidando il compenso per tale attività in maniera autonoma rispetto a quello per l’attività difensiva prestata nel giudizio.

A cura di Simone Pesucci