La pronuncia in esame si presenta estremamente articolata in quanto sono stati sollevati ben 14 motivi di ricorso. Ai fini del presente commento, tuttavia, rilevano i motivi dodicesimo e tredicesimo aventi ad oggetto rispettivamente l’imputazione dei pagamenti e l’individuazione del termine da cui è possibile far decorrere gli interessi relativi al pagamento del compenso per le prestazioni professionali eseguite. La Corte di cassazione, relativamente al motivo dodicesimo, afferma il principio secondo il quale è onere del debitore fornire la prova dell’efficacia estintiva del pagamento eseguito: un versamento eseguito per far fronte a richieste di pagamento per plurime prestazioni professionali, qualora non vi sia una diretta ed immediata corrispondenza tra il richiesto e il pagato, non può ritenersi avere efficacia estintiva.
Con riferimento al tredicesimo motivo di impugnazione, la Corte conferma l’indirizzo giurisprudenziale seguito secondo il quale gli interessi decorrono dal momento della proposizione della domanda o della messa in mora stragiudiziale e non dal momento della liquidazione.
Nel caso di specie, la società sportiva cliente dell’avvocato, al fine di scongiurare ulteriori azioni giudiziarie già intraprese in via monitoria dall’ex legale, aveva introdotto una causa di accertamento negativo. In tale sede, l’avvocato aveva proposto domanda riconvenzionale aventi ad oggetto il compenso per le prestazioni professionali eseguite e non ancora oggetto di specifici procedimenti monitori. Il tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale determinando il compenso dell’avvocato da cui, tuttavia, avrebbero dovuto essere detratte delle somme già precedentemente corrisposte, con decorrenza degli interessi dalla pubblicazione dell’ordinanza di accoglimento. L’avvocato ha impugnato l’ordinanza con quattrodici motivi in gran parte relativi alla determinazione del compenso. Gli unici motivi accolti, tuttavia, hanno riguardato l’imputabilità dei pagamenti eseguiti e la decorrenza degli interessi. L’avvocato non aveva contestato di aver ricevuto delle somme di denaro dalla società cliente, nondimeno, la cliente si era limitata a provare un pagamento indistinto e non specifico per determinate prestazioni professionali. Per tali ragioni, dunque, era onere della società cliente dimostrare a quali delle prestazioni professionali richieste corrispondevano gli importi versati.
A cura di Fabio Marongiu